Statuto

STATUTO DELLA “VIDEOINSIGHT FOUNDATION – ETS”

 

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Fondazione denominata “VIDEOINSIGHT FOUNDATION – ETS”.

Articolo 2 – Scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/2017:

  1. interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
  2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
  3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera i).

In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione si propone di realizzare attività e iniziative nei seguenti ambiti:

  • prevenzione, promozione, cura del benessere psicofisico, della salute della persona e della comunità, attraverso l’Arte contemporanea;
  • integrazione di Arte contemporanea e salute, di Arte contemporanea e medicina, nonché di Arte contemporanea e scienza;
  • protezione, gestione, diffusione, applicazione del Metodo Videoinsight® ideato nel 2010 dalla Fondatrice, sperimentato nella ricerca scientifica nell’ambito della medicina dal 2010 al 2017, legittimato attraverso libri e pubblicazioni e riconosciuto dalla Comunità Scientifica internazionale dal 2011;
  • introduzione di opere d’arte tratte da “Videoinsight® Collection” nelle Istituzioni della Salute per la cura, il miglioramento della qualità della vita, il supporto alle terapie, la riduzione della sofferenza, l’orientamento delle attitudini, l’attivazione degli insight, ovvero prese di consapevolezza, ai fini della tutela della salute;
  • creazione di “Videoinsight® Room” nelle quali i pazienti, ricoverati o in attesa di Pronto Soccorso, possono interagire con l’Arte contemporanea, per la riduzione dell’ansia e dello stress, l’innalzamento del tono dell’umore, l’attivazione delle risorse sane della personalità;
  • custodia del marchio nazionale e internazionale Videoinsight®, del logo Videoinsight®, nonché dei seguenti format Videoinsight®: Videoinsight® Art for Care, Videoinsight® Room, Videoinsight® School, Videoinsight® Walk, Videoinsight® Prize, Videoinsight® Emergency Room, Videoinsight® Collectors Room, Videoinsight® Emergency Kit (Pronto Soccorso Videoinsight®), Videoinsight® Artroutine for Wellbeing;
  • investimento filantropico nell’Arte contemporanea, promozione di mostre, seminari, convegni, laboratori, rassegne, festival, happening, progetti, premi per la ricerca e per la produzione nel campo delle arti visive, anche attraverso l’acquisizione di opere d’arte significative, nonché collaborazioni con Artisti, Curatori, Collezionisti, Direttori di Musei, Art Influencer nell’ambito di progetti filantropici che integrino cultura e salute;
  • creazione di progetti che integrino Arte contemporanea e altre Arti quali la Musica, il Teatro, il Cinema, la Danza, la Letteratura, la Poesia, la Moda;
  • promozione di esperienze creative, multisensoriali, olistiche, che integrino in modo innovativo Arte contemporanea e benessere psicofisico, realizzate attraverso la collaborazione con discipline affini quali la Biofilia, la Fitoterapia, l’Aromaterapia, l’Olfattologia, la Gastronomia, la Ginnastica;
  • introduzione dell’Arte contemporanea nei contesti sociali, nelle Istituzioni della Cultura e dell’Educazione, nelle Scuole, negli ambienti di lavoro, della formazione, dello sport, per la prevenzione del disagio psicofisico, del trauma, dell’abuso, della violenza, della manipolazione, dell’alienazione, della dipendenza, della depressione, della salute mentale;
  • divulgazione dei format Videoinsight® Art for Care, Videoinsight® School, Videoinsight® Emergency Kit (Pronto Soccorso Videoinsight®), Videoinsight® Artroutine for Wellbeing: Arte contemporanea in pillole, la routine dell’Arte per il benessere psicofisico, da sperimentare nella vita quotidiana o in momenti di crisi, di emergenza;
  • collaborazione con Accademie, Università, Istituti di Educazione e Formazione, Associazioni, Fondazioni, Musei, Gallerie d’Arte per la creazione di iniziative filantropiche, culturali, sociali, ricreative che integrino Arte contemporanea e salute;
  • attività editoriali, grafiche, di informazione, di formazione, di volontariato, svolte attraverso stages, workshop, tirocini, esperienze pratiche guidate;
  • promozione di progetti artistici site specific, residenze d’artista;
  • cura della comunicazione delle attività attraverso il sito, i mass media, i social media, il web;
  • gestione, promozione, conservazione, valorizzazione di un proprio patrimonio artistico acquisito o ricevuto a qualsiasi titolo.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali sopra previste a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri ed entro limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Essa potrà anche realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. La Fondazione potrà realizzare l’attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al  pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di  modico  valore,  impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei  rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Torino.

La sede potrà essere trasferita all’interno del medesimo Comune mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ciò non richiederà una formale variazione del presente Statuto.

Articolo 5 – Organi

Sono organi della Fondazione:

  • la Fondatrice;
  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • l’Organo di Controllo;
  • il Revisore legale dei conti, se nominato.

Articolo 6 – La Fondatrice

È Fondatrice la Dott.ssa Luciana Russo.

La qualità di Fondatrice è a tempo indeterminato e si perde per recesso o morte. La Fondatrice non può essere esclusa dalla Fondazione.

La Fondatrice:

  • formula indicazioni e proposte sugli obiettivi della Fondazione;
  • discute l’andamento generale delle attività;
  • nomina, sostituisce e revoca il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, quest’ultimo se nominato, fissandone il compenso;
  • nomina e revoca l’Organo di Controllo ed eventualmente il Revisore legale dei conti, ricorrendone i presupposti o su base volontaria, fissandone il relativo compenso;
  • decide su qualunque argomento che sia posto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
  • approva il bilancio preventivo se redatto, il bilancio d’esercizio consuntivo, nonché il bilancio sociale, quest’ultimo ove sia stato redatto per obbligo di legge o in via facoltativa, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • delibera eventuali modifiche al presente statuto;
  • delibera lo scioglimento della Fondazione e le modalità di devoluzione del patrimonio;
  • delibera sugli altri argomenti attributi dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Al venir meno della Fondatrice le sue funzioni e competenze passano in capo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione:

  • è nominato dalla Fondatrice, qualora la stessa non sia disponibile a ricoprire la carica di Presidente. Al venir meno della Fondatrice, è nominato dal Consiglio di Amministrazione;
  • dura in carica per 3 (tre) esercizi;
  • ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio;
  • è il garante dell’attuazione degli scopi della Fondazione, dell’esecuzione delle decisioni della Fondatrice e del Consiglio di Amministrazione;
  • sovraintende alla buona gestione della Fondazione, con tutti i poteri di rappresentanza disgiunti dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Articolo 8 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

  • il Presidente;
  • coloro che vengono nominati come tali dalla Fondatrice, nel rispetto del numero minimo e massimo di Consiglieri, in sostituzione dei Consiglieri revocati o comunque cessati dall’ufficio nonché in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Al venir meno della Fondatrice, sarà lo stesso Consiglio di Amministrazione in carica a provvedere alla nomina, conferma e sostituzione dei suoi componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono con l’approvazione del bilancio d’esercizio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

In caso di cessazione dei Consiglieri dalla carica anteriormente alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, per dimissione, revoca o per qualunque altra causa, la Fondatrice provvede, non appena possibile, alla sostituzione dei Consiglieri cessati. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione dei Consiglieri anticipatamente cessati dalla carica dura fino alla scadenza del Consiglio medesimo.

È, in ogni caso, facoltà della Fondatrice non procedere alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica anteriormente alla scadenza, purché non venga meno il numero minimo di Consiglieri. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione prosegue con i Consiglieri rimasti in carica fino alla sua naturale scadenza.

Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta alla Fondatrice e al Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

  • predispone, in via facoltativa, il bilancio preventivo della Fondazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento o, al più tardi, entro il 30 giugno dell’anno in corso a quello di riferimento;
  • predispone il bilancio d’esercizio consuntivo della Fondazione, in tempo utile per consentirne il deposito entro i termini fissati dal D.Lgs. 117/2017;
  • predispone il bilancio sociale della Fondazione, quando obbligatorio per legge ovvero redatto dal Consiglio in via facoltativa;
  • predispone il piano di attività della Fondazione;
  • amministra i fondi della Fondazione e ne valorizza il patrimonio;
  • delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto ed all’alienazione di beni mobili ed immobili;
  • può approvare specifici regolamenti di funzionamento;
  • può istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
  • delega al Presidente o a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Altresì, al venir meno della Fondatrice, il Consiglio di Amministrazione assolve a tutte le funzioni e competenze che, ai sensi di legge o del presente Statuto, le spettavano.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, con avviso scritto, tramite raccomandata o e-mail o fax inviato a ciascun Consigliere con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono verbalizzate, protocollate e sottoscritte dal Presidente il quale nomina il Segretario.

L’intervento alle sedute del Consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del Consigliere che partecipa e vota.

Articolo 9 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale:

  • può essere nominato dalla Fondatrice o, al venir meno della stessa, dal Consiglio di Amministrazione;
  • dura in carica per 3 (tre) esercizi;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma non farne parte.

Secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e in collaborazione con il Presidente, il Direttore Generale:

  • coordina i programmi e le iniziative della Fondazione;
  • sovrintende all’organizzazione e all’amministrazione della Fondazione;
  • gestisce le relazioni con qualsiasi soggetto esterno di interesse per la Fondazione, alla luce dei suoi scopi statutari;
  • promuove l’individuazione delle possibili fonti di finanziamento della stessa;
  • predispone il piano di attività della Fondazione;
  • coordina le risorse interne.

Articolo 10 – Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

La Fondazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico, che dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade con l’approvazione del bilancio d’esercizio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della carica.

Alla scadenza della carica, l’Organo di controllo può essere riconfermato per il triennio successivo.

Alla nomina dell’Organo di Controllo provvede la Fondatrice o, al venir meno della stessa, il Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 c.c.. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, c. 2, c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 567 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa applicabile.

Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, su decisione dell’organo che lo nomina. In tal caso, deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno dalla Fondatrice, e la revisione legale non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi del precedente paragrafo, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell’apposito registro.

Alla nomina del Revisore Legale dei conti o della Società di Revisione Legale, quando dovuta ai sensi del precedente paragrafo, provvede la Fondatrice o, al venir meno della stessa, il Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale dei conti o la Società di Revisione Legale, se nominato, dura in carica per 3 (tre) esercizi, scade con l’approvazione del bilancio d’esercizio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della carica e può essere riconfermato.

Articolo 11 – Patrimonio e risorse

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dalla somma di denaro conferita nell’atto della sua costituzione;
  • dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che le pervengono a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi attraverso:

  • i contributi erogati dalla Fondatrice e da qualsiasi altro soggetto;
  • le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;
  • i proventi derivanti dalle raccolte fondi eventualmente realizzate;
  • eventuali elargizioni, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, non imputati a patrimonio.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Essa potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per finanziare le proprie attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Quando risulta che il patrimonio, in conseguenza di perdite, è diminuito di oltre un terzo rispetto al minimo indicato dall’art. 22 del CTS, il Consiglio di amministrazione o, nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, devono senza indugio convocare la Fondatrice per la ricostituzione del patrimonio minimo oppure per deliberare la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

In merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere e alla loro destinazione, la Fondazione osserva i principi di responsabile, sana e prudente gestione, di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza, con attenzione all’ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Articolo 12 – Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, laddove redatto, viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento o, al più tardi, entro il 30 giugno dell’anno in corso a quello di riferimento.

La Fondazione deve redigere il bilancio d’esercizio consuntivo ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio d’esercizio consuntivo deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle norme di legge pro tempore vigenti, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento o, al più tardi, comunque in tempo utile per consentirne il deposito entro i termini fissati dal D.Lgs. 117/2017. Nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa, si documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Sussistendone i presupposti di legge di cui al D.Lgs. 117/2017, ovvero in via facoltativa anche in mancanza di tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione redige, inoltre, il bilancio sociale, in conformità alla disposizioni di cui al medesimo decreto al tempo vigenti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art. 13 – Libri sociali obbligatori

La Fondazione deve tenere:

  • il libro delle decisioni della Fondatrice;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il registro dei volontari, laddove siano presenti volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Qualora si verificassero i presupposti per l’estinzione della Fondazione, la Fondatrice o, al venir meno della stessa, il Consiglio di Amministrazione può chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Qualora non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione è posta in liquidazione.

La Fondatrice o, al venir meno della stessa, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore per l’esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione, determinandone il trattamento economico.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore determinati dalla Fondatrice o, in sua assenza, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre vigenti disposizioni di legge.